Statuto dell'associazione
Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "LUCCA OPERA FESTIVAL". L'associazione ha sede legale in Lucca, Corso Garibaldi n.1.
"LUCCA OPERA FESTIVAL" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione "LUCCA OPERA FESTIVAL" persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- valorizzare le risorse musicali, artistiche e culturali del territorio.
Art. 3. - L'associazione "LUCCA OPERA FESTIVAL" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: messa in scena di opere, concerti, lezioni - concerto, conferenze;
- attività di formazione: corsi di perfezionamento musicale, progetti indirizzati al coinvolgimento di giovani studenti di musica.
Art. 4. - L'associazione "LUCCA OPERA FESTIVAL" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- Soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. - L'anno finanziario inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, quello preventivo entro il mese di novembre e quello consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo
della sede del relativo verbale.
Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- nomina il Presidente;
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Nel suo ambito sono eletti il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 (due) membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.
Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "LUCCA OPERA FESTIVAL". Si riunisce in media 2 (due) volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.
Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Viene eletto dall'Assemblea generale, tra i membri del Consiglio direttivo e può essere rieletto.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.
Art. 17. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.